La Scuola come Privata Dimora ?

La scuola è da considerarsi la “privata dimora” degli studenti. Lo dice la Cassazione
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L’introduzione dell’ art. 624 bis c.p. ha comportato che il furto in abitazione e il furto con strappo venissero trasformati in figure autonome di reato. Infatti l’art. 624 bis c.p. è stato inserito nel codice penale ad opera della l. 26 marzo 2001, n. 128, che all’art. 2 ha anche previsto la soppressione del numero 1 dell’art. 625 c.p., che prevedeva come aggravante di furto semplice (ex art. 624) che “il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione”. Con l’introduzione dell’ art. 624 bis, il furto in abitazione assume, quindi, non più la natura di circostanza aggravante di furto ex art. 624 c.p., ma diviene figura autonoma di reato.

Un confronto tra le due norme (art. 624 e art. 624 bis c.p.) appare d’obbligo.

L’art. 624 c.p., rubricato “Furto”, così recita:

«Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro [625, 626, 649]. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c. nav. 1148]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.»

Quindi il furto semplice ex art. 624 c.p. consiste nell’impossessamento di cosa mobile altrui tramite la sottrazione al detentore, e con la presenza di un dolo specifico, che è quello di trarre un profitto o per sé o per altri.

L’art. 624 bis c.p. , rubricato “Furto in abitazione e furto con strappo”, così recita:

«Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da trecentonove euro a milletrentadue euro.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da duecentosei euro a millecinquecentoquarantanove euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.»

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Come si può ben vedere dal confronto, l’art. 624 bis aggiunge al reato di furto ex art 624 un elemento ulteriore e specializzante per la configurazione del reato. Infatti, alle parole “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri” che individuano gli elementi del reato di furto, e sono comuni anche all’art. 624 bis, quest’ultimo aggiunge queste altre parole: “mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”. Quindi ai fini della configurabilità del reato ex art. 624 bis c.p. occorre che il reato di furto ex art. 624 c.p. avvenga tramite l’introduzione del reo in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa.

In sostanza, al reato di furto pare debba aggiungersi il reato ex art. 614 c.p. che, rubricato “Violazione di domicilio”, così recita:

«Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [615]. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120]. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [392 2], o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.»

In definitiva, il reato ex art. 624 bis c.p. può qualificarsi, ai sensi dell’art. 84 c.p., come reato complesso.

scuola dimora apidgeL’elemento oggettivo del reato ex art. 624 bis c.p. è l’ “edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”. Ora, il punto è trovare un criterio in base al quale classificare un qualunque luogo come appartenente o meno al concetto di “privata dimora”, piuttosto che elencare, secondo un criterio casistico, i luoghi che secondo la giurisprudenza rientrano tra le “private dimore”. L’analisi, come sempre, deve partire dalle norme. L’art. 624 bis c.p., come si è visto, prevede una figura di reato complesso, costituito dal reato di furto ex art. 624 c.p. e il reato di violazione di domicilio ex art. 614 c.p. Il soggetto passivo del reato di violazione di domicilio è il titolare dello ius excludendi , cioè del diritto che permette al titolare di vietare l’ingresso o la permanenza nel luogo adibito ad abitazione o a privata dimora. Quindi, un primo criterio può essere individuato in ciò: se l’ordinamento riconosce ad un soggetto lo ius excludendi riguardo a un determinato luogo, allora lo stesso ordinamento ritiene che quel luogo sia una privata dimora.

Sennonché la Corte di cassazione nella sentenza n. 33593 del 3 settembre 2012 non sembra essere stata dello stesso avviso. Nel caso in questione una maestra elementare chiedeva, ove non ci fosse l’autorizzazione del giudice, l’inutilizzabilità come prova in giudizio di videoriprese che la ritraevano in aula mentre esercitava atti di violenza ai danni dei bambini,. Ciò perché, a dire della ricorrente, l’aula scolastica non poteva essere ritenuta luogo aperto al pubblico, in quanto la maestra esercita in tale luogo uno ius excludendi nei confronti di qualunque estraneo, e ciò le assegnerebbe riservatezza ed autonomia, propri di una privata dimora.

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La Corte, però, esclude nel caso in esame che l’aula scolastica possa essere considerata un domicilio, ma potendovi entrare un numero indeterminato di persone, essa va qualificata come luogo aperto al pubblico. Lo ius excludendi in tal caso è preordinato all’ordinato svolgimento dell’attività didattica, ma non alla tutela della riservatezza del docente o delle sue prerogative personali. Dunque questa sentenza parrebbe opporsi all’ipotesi fatta prima, e cioè che il riconoscimento dello ius excludendi configurerebbe una luogo di privata dimora. In realtà la Corte fa una differenza importante. Afferma, infatti, che lo ius excludendi, nel caso di specie, era funzionale all’ordinato svolgimento dell’attività didattica, e non alla tutela della riservatezza. Quindi, l’ordinamento può assegnare lo ius excludendi sia per tutelare la riservatezza personale, sia per altri motivi. E pare che solo nel primo caso, il luogo, in riferimento al quale lo ius excludendi è stato assegnato, possa essere classificato quale “privata dimora”.

Non a caso la Corte di cassazione ha inteso, nella sentenza n. 33413 del 29 luglio 2014, come “privata dimora” “tutti quei luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico”.

“Non pubblici” sarebbero “gli edifici o gli altri luoghi in cui l’ingresso sia in vario modo selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità”. Dunque, come si diceva sopra, ai fini della classificazione di un luogo quale “privata dimora” occorre che il titolare abbia lo ius excludendi che gli permetta di selezionare gli ingressi.

dimora apidge scuolaStando a questo criterio, dunque, non si è fatto rientrare nel concetto di privata dimora un luogo commerciale aperto al pubblico (come un bar, una tabaccheria o un’autoscuola ecc.), dato che l’azione furtiva è stata “posta in essere in ambienti normalmente accessibili al pubblico durante l’orario di apertura e non già in ambienti destinati soltanto a consentire lo svolgimento al gestore e ai dipendenti di attività collaterali o preparatorie” (privata dimora sarebbe, così, l’esercizio commerciale durante la chiusura, quando il titolare può svolgervi attività di tipo riservato); ma vi potrebbero rientrare, come ha riconosciuto la giurisprudenza, “la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto”, nonché nel caso di “furto commesso all’interno di un palazzo di giustizia, in un locale adibito a spogliatoio degli avvocati, trattandosi infatti di locale in cui gli avvocati si trattenevano seppure soltanto temporaneamente per compiere atti della loro vita quotidiana”.

Allora per privata dimora si intende il luogo “adibito all’esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei; deve cioè trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios al fine di tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento delle manifestazioni della vita privata della persona che l’art. 14 Cost. garantisce, proclamando l’inviolabilità del domicilio” (Sini, Nota sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 266, 2° comma, c.p.p., nella parte in cui consente l’intercettazione delle comunicazioni dei detenuti in carcere, anche in assenza del fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa, in Giur. It., 2005, 10).

scuola dimora apidgeQuindi ai fini dell’individuazione di luoghi quali “private dimore” occorre che venga ad instaurarsi un particolare rapporto tra il soggetto e il luogo, tale che quest’ultimo sia idoneo ad isolare il soggetto dall’ambiente circostante, tutelandone il personale diritto alla riservatezza. E proprio stando a questo criterio, la Cassazione pen., sez. IV del 5-11-2002  ha ritenuto, ad esempio, che l’abitacolo di un’autovettura potesse reputarsi “privata dimora” solo se effettivamente utilizzata e strutturata come tale, oppure ove venga destinata a funzione abitativa, contravvenendo alla sua naturale funzione che è quella del trasporto e trasferimento di soggetti ed oggetti da un luogo ad un altro.

Quindi, per definire un luogo quale “privata dimora”, occorre che l’attività ivi esercitata sia concretamente rientrante tra quelle afferenti la vita privata del soggetto. Alla luce delle considerazioni fatte, si può confermare la tesi sopra esposta, e cioè che non tutti i luoghi nei quali il possessore ha lo ius excludendi possono rientrare tra i luoghi di privata dimora, ma sono tali solo quei luoghi nei quali il possessore ha lo ius excludendi alios al fine di tutelare il diritto alla riservatezza delle manifestazioni della propria vita privata.

Può, dunque, un istituto scolastico essere annoverato tra i luoghi di privata dimora?

dimora scuola apidgeA parere di chi scrive: dipende! Infatti, non tutti i luoghi della scuola hanno le caratteristiche che si sono riportate sopra e che fanno di un luogo una privata dimora. Non tutti i luoghi della scuola sono tali da instaurare quel rapporto con lo studente che isoli il soggetto dall’ambiente circostante e sia volto a tutelarne le attività della sua vita privata, le quali non devono essere a tal fine “necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica.”

Ecco perché la Corte di cassazione con sentenza n. 48734 del 24-11-2014 ha stabilito che anche l’istituto scolastico rientra tra i luoghi di privata dimora dello studente, anche se, però, sembra che la Corte specifichi (giustamente) che non tutti i luoghi della scuola lo sono, ma solo quei siti o locali nei quali i soggetti frequentanti la scuola si trattengano, in modo transitorio o cogente, per lo svolgimento di atti della loro vita privata (spogliatoi, cortili e sale di ricreazione)”.

apidge dimora scuolaE dunque solo in tali luoghi, e non in tutto l’edificio scolastico. Ad esempio, in riferimento agli uffici amministrativi della scuola, lo studente difetterebbe dell’elemento dello ius excludendi alios, con la conseguenza che tali luoghi non potrebbero certo identificarsi quali private dimore dello studente. Contrariamente si creerebbe una contraddizione con il criterio sopra tracciato. Ed infatti, in linea con il criterio che si è sopra dimostrato, la Cassazione ha reputato privata dimora “l’ufficio privato” (Cass., sez.V 19-3-1985), “lo studio professionale” o “del notaio” (Cass., sez.V 27-11-1996 e Cass., sez.I 5-7-1972), “la cabina di una nave”, “la sede di un partito”; ma ha escluso tale natura, ad esempio, nel caso delle celle del carcere dove ai detenuti non è assegnato alcuno ius excludendi alios, che compete invece all’amministrazione penitenziaria; né tanto meno ha identificato quale privata dimora “l’ufficio del sindaco” o “le stanze di un ospedale pubblico” (diversamente dalle camere di albergo), in quanto non destinati ad atti di vita privata, e rientranti tra i luoghi pubblici.

In conclusione, una privata dimora può essere identificata se presenta, contemporaneamente, due elementi: 1) lo ius excludendi alios, cioè il diritto del possessore di impedire al pubblico l’ingresso al luogo; 2) la natura privata, come sopra individuata,  degli atti ivi esercitati. (cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 13-07-2012, n. 28045)

di Antonio De Filippo