Forum “atipicità e professionalità dei docenti”

Il fenomeno delle cosiddette classi atipiche deriva dal fatto che alcune norme regolatrici del sistema sono state modificate attraverso l’azione di Riordino degli ordinamenti scolastici, mentre invece altre parti del sistema, pur non essendo adeguate al cambiamento, sono rimaste inalterate e pertanto si deve ricorrere ad “aggiustamenti in corsa”, in attesa che vengano formalmente riviste nella sede specifica.

classi atipiche associazione apidge

Le classi di concorso in base alle quali migliaia di docenti in questi anni hanno sviluppato le loro carriere (graduatorie di istituto, graduatorie per le supplenze e le assunzioni a tempo indeterminato) trovano la loro fonte normativa nel Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.  Ogni classe di concorso si collega ai percorsi universitari sostenuti e ai titoli culturali e professionali rilasciati, nonché ai rapporti con l’Amministrazione (individuazione della “disciplina’’, dei suoi parametri generali di riferimento e dell’abilitazione all’insegnamento). Nell’articolo 64 della legge 133 del 6 agosto 2008 (conversione in legge del decreto legge 112 del 25 giugno 2008), si ponevano le basi per il riordino del “sistema-scuola” mirando ad una «razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti».

Dal 2008 ad oggi, non si è ancora riusciti ad approvare tale regolamento, anche se già dal 2010 circolava una “bozza di regolamento” finito sotto il vaglio del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che ne richiedeva sostanziali modifiche e che ha dato seguito, nel maggio 2012 ad uno “schema di regolamento” a sua volta oggetto di polemiche e di contestazioni. Intanto la vita della scuola è andata avanti utilizzando forme provvisorie di adattamento confluite tra le Misure di supporto al Riordino dei cicli, che hanno inteso prioritariamente garantire l’occupabilità dei lavoratori della scuola.

In questo contesto sono nate le cosiddette “classi di concorso atipiche”, attraverso le quali gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento vengono “riadattati” in modo funzionale al nuovo sistema attraverso atti normativi espressi sotto forma di decreto e di nota ministeriale. In tale contesto naturalmente è stata anche praticata tutta la normativa relativa al  nuovo concorso per reclutare nuovi docenti (D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012).

Venuti a conoscenza dei contenuti dello “schema regolamentare” sono nate sin da subito forti aspettative e sono sorti conseguentemente antipatici “conflitti di competenza” tra docenti di diverse classi di concorso laddove si sono riscontrate modificazioni nell’attribuzione degli insegnamenti in relazione al nuovo ordinamento. Di fronte ad un provvedimento peraltro sempre “in fieri” il Ministero ha dato interpretazioni non sempre univoche, fornendo anche soluzioni in chiara contraddizione tra vari Uffici, soprattutto  soprattutto a livello periferico. La Magistratura, più volte intervenuta, ha inteso soprattutto rimarcare il ritardo nell’operato dell’Amministrazione, giungendo di recente anche a disapplicare provvedimenti direttoriali. Gran parte della matassa intricata è stata lasciata all’interpretazione e soprattutto al “buon senso” dei dirigenti scolastici coinvolti nell’attribuzione delle “cattedre”.

In definitiva si tratta di una brutta storia che fotografa un quadro complesso e prospetta un clima di singolare conflittualità nelle scuole che non porta assolutamente rispetto alla professionalità di molti docenti e lascia troppa discrezionalità nell’interpretazione di chi è chiamato a decidere nell’interesse degli studenti.

Per questo motivo questa Associazione, su forte e motivata richiesta di tanti suoi iscritti, ha deciso di aprire un ampio dibattito in proposito, volto soprattutto ad individuarne i risvolti ed rilievi più significativi sotto il profilo didattico e curricolare.

Si invitano dunque associati e simpatizzanti a fornire la più ampia e documentata partecipazione al seguente forum inviando le vostre opinione a: [email protected] 

Il Presidente Nazionale

Ezio Sina

maturità 2015 esami di stato

13/04/2015

L’USR Calabria ribadisce le norme di legge utili per la tutela delle classi di concorso atipiche. In base alla nota Miur n. 6753 del 27 febbraio 2015 la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, l’ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. Pertanto, in presenza nella stessa scuola di più titolari di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risultano avere il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando le varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità, avuto riguardo all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonchè al curricolo presente nella scuola. In presenza di suddetti titolari l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio Scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza delle citate situazioni il Dirigente Scolastico, d’intesa con l’Ufficio Scolastico e sulla base del parere del Collegio dei docenti individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.

Classi-di-concorso-atipiche USR calabria

orizzontescuola.it-Organici assegnazione classi di concorso atipiche

maturità 2015 esami di stato

19/01/2015 – Giulia Costella

Alla nostra Associazione, oltre ad impegnarsi per ottenere un giusto riconoscimento delle nostre professionalità ed un reinserimento dello studio del Diritto e dell’Economia Politica in tutte le scuole, oggi richiediamo una attenzione particolare sulla questione, peraltro attualissima, della atipicità dell’insegnamento della disciplina “DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE” nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti alberghieri.  Riassumo la questione.

Il punto centrale sul quale dobbiamo assolutamente far sentire forte la nostra voce è quello che riguarda la assoluta irragionevolezza della “scelta politica” che vuole che l’insegnamento di una disciplina denominata “DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE” sia sottratta a docenti abilitati nell’insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche – A019, per essere assegnata, in via esclusiva, a docenti di Discipline economiche aziendali – A017. Non vi è ragione alcuna perche ciò avvenga: la stessa  Nota MIUR AOODPIT prot.n.0001666 (v. allegato) del 19.05.14 che ripristina la atipicità, riconosce che la disciplina presenta risultati di apprendimento in termini di competenze che afferiscono sia alla classe di concorso A017 che alla A019. “Analogamente, l’analisi delle abilità e delle conoscenze della disciplina”. Sempre la stessa Nota afferma che “l’assegnazione in atipicità alle due classi di concorso, nei precedenti anni scolastici, ha promosso, nella maggior parte delle Istituzioni scolastiche, la realizzazione di attività di programmazione didattica, di analisi e di approfondimento delle problematiche di riferimento delle due classi di concorso congiuntamente tra docenti della 17/A e della 19/A, con l’acquisizione di un valore aggiunto delle competenze didattiche dei docenti delle due classi”.

E’ semplicemente ASSURDO escludere dall’insegnamento della disciplina in questione i docenti della A019: le linee guida del Ministero fanno riferimento a competenze ed abilità che attengono senza alcun dubbio alle nostre professionalità. Ci sono indubbiamente tematiche che, ad un’analisi superficiale, potrebbero sembrare di competenza degli insegnanti di Economia aziendale, ma vale la pena ricordare che l’abilitazione all’insegnamento delle Discipline giuridiche de economiche comprende anche “scienza delle finanze”, disciplina che include lo studio del sistema impositivo. Per quanto attiene poi il bilancio d’esercizio, altro argomento che potrebbe suscitare “ ingiustificate” perplessità, è opportuno rilevare che è oggetto di studio nell’ambito del diritto commerciale, di competenza esclusiva della classe di concorso A019.

Per quanto concerne l’eventuale carenza di competenze sotto il profilo accademico occorre evidenziare come, nelle Linee guida, tra gli argomenti da trattare nella disciplina in oggetto, vi è anche il “web marketing”: eppure nel corso di studi formale di nessuna delle classi di concorso esistenti viene studiata come disciplina obbligatoria tale tematica. La soluzione adottata apre pertanto a discutibili interpretazioni.

Quando si parla poi di “gestione di strutture ricettive” appare paradossale che soggetti laureati in Giurisprudenza o in Scienze politiche – titoli che danno l’accesso alla classe di concorso A019 – pur potendo, in base all’attuale normativa, ricoprire incarichi quali quello di amministratore di società o, in base a concorsi pubblici, occuparsi di gestione ed amministrazione pubblica, dovrebbero trovarsi preclusa la possibilità di insegnare una disciplina professionalmente coerente con la loro formazione?

Vale poi la pena ricordare che, sino all’entrata in vigore della riforma Gelmini, i docenti della classe di concorso A019 hanno  insegnato la disciplina “Economia aziendale” negli Istituti Tecnici, più precisamente nel quarto e quinto anno; e tale disciplina era ovviamente materia di Esame di Maturità ove io stessa e come me tanti altri colleghi che possedevano unicamente l’abilitazione in Discipline Giuridiche ed Economiche – abbiamo svolto funzioni di Commissario esterno agli Esami di Stato per tale disciplina.

In definitiva, quali sono i contenuti e le competenze in cui presentano grandi differenze le due discipline di cui si parla, e cioè ”Economia Aziendale” e “Diritto e Tecniche Amministrative delle Strutture Ricettive”? Perche mai la prima disciplina la abbiamo potuta insegnare, mentre si sarebbe esclusi dall’ insegnamento della seconda?

Cerchiamo di non farci togliere quel poco di professionalità che ancora ci dovrebbe essere riconosciuto! Lottiamo perché finalmente vengano riordinate le classi di concorso, come peraltro da molto tempo ormai attendiamo, e che, nell’ambito di questo riordino, insegnamenti come “Diritto e Tecniche Amministrative delle Strutture Ricettive” vengano assegnate ai docenti in possesso dell’abilitazione in Discipline Giuridiche ed Economiche, in modo da superare, definitivamente, il discorso delle ATIPICITA’, criterio che si presta ad ambiguità e contenziosi.

di Giulia Costella (IIS “S. Benedetto” – Latina)

Scarica il documento: nota-1666-del-19-maggio-2014-rettifica-nota-3119-14-tabelle-assegnazione-insegnamenti

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  1. Commento:

La professoressa Giulia Costella ha esaminato con lucidità e precisione tutte le problematiche relative all’atipicità delle classi di concorso e le motivazioni per cui la nostra Associazione chiede l’attribuzione dell’insegnamento della disciplina “Diritto e Tecniche Amministrative”. Speriamo che il MIUR prenda la decisione giusta! 

Antonella Silvestri

maturità 2015 esami di stato

29/01/2015 – Anna Maria Amabile – Maria Rita Proietti – Franca Stravato

La professionalità del docente di Discipline Giuridiche ed Economiche (classe di concorso A019) nell’insegnamento della disciplina Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva

Da un’attenta lettura delle Linee guida dei percorsi didattici degli Istituti Professionali, Settore Servizi, si evince che il docente di discipline giuridiche ed economiche dispone delle conoscenze e delle competenze adeguate per l’insegnamento della nuova disciplina “Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva” (risultato nella Riforma dell’accorpamento delle precedenti discipline “Legislazione” e “Economia e Gestione”).

Nella parte introduttiva del documento si afferma che “Il docente di “Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso  quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere nell’evoluzione dei  processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;  intervenire, per  la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità.” I risultati di apprendimento sono direttamente correlati alle competenze di cui dispone un docente titolare della classe di concorso A019.

“Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva” rappresenta una disciplina che concorre alla formazione di una figura professionale  di un futuro lavoratore cosciente dei propri diritti e doveri e nel contempo delle problematiche  che riguardano l’azienda nel suo complesso, il mercato e il  territorio.  Questo si evince in particolare negli obiettivi specifici di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno:

  • applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti;
  • adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici;
  • utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
  • redigere le relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

Si profila dunque la figura specifica di professionista del settore, non certo quella di  un tecnico specializzato.

Non si deve inoltre incorrere nel luogo comune che i docenti della classe di concorso denominata A019 non abbiano titolo che ad insegnare esclusivamente il Diritto costituzionale, quello Civile ed Amministrativo, L’Economia Politica e la Scienza delle Finanze.

Infatti il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 che disciplina le attuali classi di concorso, tra gli insegnamenti relativi alla classe di concorso e di abilitazione A019, assegna negli istituti professionali le discipline: Diritto, Legislazione sociale e alberghiera. Economia politica, Scienza delle finanze e Statistica. E pure Economia politica e turistica, Legislazione turistica, Economia politica, Scienza delle finanze e gestione aziendale, Elementi di pratica commerciale, ecc.

Si pensi che, per accedere all’abilitazione dell’A019 Discipline Giuridiche ed Economiche, tra i titoli di ammissione previsti nella colonna 2 del suddetto  D.M. n.39 del 30 gennaio 1998 risultano:

  • “Le lauree in giurisprudenza e in scienze dell’amministrazione sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica. (Vedi Tab. A/4)”
  • “Le lauree in: scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche ed attuariali, economia e commercio, economia politica, economia aziendale, economia bancaria, economia del commercio internazionale e dei mercati valutari sono titoli di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale. (Vedi Tab. A/4)”

Di qui inoltre potrebbe insorgere un grave dubbio: se i docenti titolari della A019 che hanno insegnato la disciplina Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva sino ad oggi sono incompetenti, allora dovrebbero essere invalidati tutti i percorsi scolastici sin qui superati dagli studenti di questo ordine di studi.

Eppure si tratta di una nuova disciplina  introdotta, con la Riforma della Scuola Secondaria Superiore, negli Istituti Professionali settore B3 – indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” chiamata Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, risultato dell’accorpamento delle due  discipline insegnate dai docenti delle classi di concorso A019 ed A017 nel corso del vecchio ordinamento: nella logica dell’intento della normativa e del buon senso la soluzione sarebbe di mantenere l’atipicità di trattamento per questa nuova disciplina chiamata Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva, nel pieno rispetto della salvaguardia della titolarità  dei docenti presenti.

Spesso poi, coloro che insegnano questa disciplina titolari della A019 sono in possesso di entrambe le abilitazioni (A017/A019), pertanto è assurdo in sede di organico dichiarare perdente posto un docente che poi viene utilizzato successivamente per la stessa disciplina ma attribuita all’altra classe di concorso (A017).

Di seguito verrà evidenziata la congruenza di quanto sostenuto utilizzando una comparazione ragionata tra i contenuti previsti in ambito disciplinare e i comuni percorsi accademici che caratterizzano le conoscenze e le competenze dei docenti.

Per delineare contenuti il più possibile aderenti alla didattica, saranno utilizzate le scelte operate dagli stesso Autori di libri di testo attualmente in adozione.

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

CLASSE TERZA     4 ore

Libro di testo: Autore: G. Batar – M. Mainardi 

“Imprese ricettive & ristorative oggi 1”  Edizione Tramontana

apidge classi atipiche

CLASSE QUARTA      5 ore

Libro di testo: Autore: G. Batar – M. Mainardi 

“Imprese ricettive & ristorative oggi 2”  Edizione Tramontana

apidge classi atipiche

CLASSE QUINTA      5 ore

Libro di testo: Autore: F. Cammisa – P. Matrisciano – G. Pietroni

“Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva”  Edizione Scuola & Azienda

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C’è infine da rammentare come la suddetta disciplina sia stata dichiarata “caratterizzante” per la seconda prova dell’Esame di stato solo ed esclusivamente per l’indirizzo accoglienza turistica, non per quello enogastronomico.

Contributo a cura di Anna Maria Amabile – Maria Rita Proietti – Franca Stravato, del Direttivo Nazionale APIDGE LAZIO

8 Risposte a “Forum “atipicità e professionalità dei docenti””

  1. Egr. Presidente, Le invio giusto qualche commento al fine di avvalorare la tesi delle competenze dei docenti della classe A019 in merito all’insegnamento della disciplina: “diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva”, a parte le argomentazioni già esposte da validi colleghi sulle motivazioni e giustificazioni della nota ministeriale che crea le classi atipiche, occorre ricordare che, sino all’entrata in vigore della riforma Gelmini, i docenti della A019 hanno insegnato “Economia aziendale” negli Istituti Tecnici (soprattutto Istituto Tecnico Industriale indirizzo telecomunicazioni), specificatamente quarto e quinto anno, e che tale disciplina era ovviamente materia di Esame di Maturità. Io stesso sono stato Commissario esterno agli Esami di Maturità per tale disciplina, come me tantissimi altri colleghi. Ora, quali sono i contenuti e le competenze in cui presentano grandi differenze le due discipline di cui si parla, e cioè ”Economia Aziendale” e “Diritto e Tecniche Amministrative delle Strutture Ricettive”? perche mai la prima disciplina la abbiamo di fatto insegnata mentre dall’ insegnamento della seconda dovremmo essere esclusi?
    Nello specifico vorrei evidenziare gli argomenti oggetto della disciplina “Diritto e tecniche Amministrative” e la corrispondente formazione universitaria (giurisprudenza) dei docenti della classe A019:
    – 3° anno dell’I.P.S.S.E.O.A. DISCIPLINA “DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE”
    Macro Argomenti: L’attività economica (bisogni umani, i soggetti dell’attività economica, l’intervento dello Stato nell’attività economica), disciplina di riferimento universitaria: Economia politica e diritto pubblico dell’economia. L’impresa (imprenditore, l’azienda, le società di persone e di capitali), disciplina di riferimento universitaria: diritto privato e diritto commerciale. Strumenti operativi (L’I.V.A, calcolo dell’IVA, scorporo dell’IVA, liquidazione e versamento al Fisco), disciplina di riferimento universitaria: diritto tributario. Aspetti normativi delle aziende ristorative (per enogastronomia e sala e vendite) e normativa nel settore turistico (per le classi di accoglienza turistica), disciplina di riferimento universitaria: legislazione di settore. I rapporti di lavoro (diritto del lavoro e rapporto subordinato, altre forme di rapporto di lavoro, diritti e doveri dei lavoratori, C.C.N.L. di settore), disciplina di riferimento universitaria: Diritto del lavoro. Le obbligazioni e i contratti, disciplina di riferimento universitaria: Diritto privato.
    – 4° anno dell’I.P.S.S.E.O.A. DISCIPLINA “DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE”:
    Macro argomenti: Il patrimonio e la gestione economica dell’azienda (patrimonio aziendale, inventario, analisi dei costi e dei ricavi, il budget ecc.), disciplina di riferimento universitaria: Diritto commerciale. La gestione amministrativa dell’azienda (rilevazioni contabili, il conto, i metodi e le procedure contabili, bilancio d’esercizio, le imposte), disciplina di riferimento universitaria: diritto commerciale, contabilità di Stato e scienze dell’amministrazione (per analogia), diritto tributario. Forme di finanziamento e analisi finanziaria (forme di finanziamento, contratti bancari, contratti di leasing e factoring, analisi finanziaria, finanziamenti pubblici), disciplina di riferimento universitaria: diritto commerciale, contabilità di Stato.

    – 5° anno dell’I.P.S.S.E.O.A. DISCIPLINA “DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE”:
    Macro argomenti: Il turismo e l’unione europea (U.E., fonti normative, Le Istituzioni U.E.), disciplina di riferimento universitaria: diritto dell’unione europea. La legislazione turistica (le norme obbligatorie nazionali e comunitarie, testo unico sulla sicurezza, contratti di catering e banqueting, il codice del turismo, il contratto d’albergo), disciplina di riferimento universitaria: diritto dell’unione europea, diritto del lavoro, diritto commerciale, legislazione di settore. La programmazione e il budget (programmazione aziendale, il budget nelle imprese turistiche e ristorative), disciplina di riferimento universitaria: diritto commerciale. Le politiche di vendita e il Marcheting (tale argomento non è oggetto di studio, né nei programmi della A017 né nei programmi della A019) disciplina di riferimento universitaria: NON ESISTE.

    In ultimo, ricordo quanto già sopra accennato, e cioè che i docenti della A19 hanno insegnato per anni la disciplina Economia Aziendale al quinto anno degli Istituti Tecnico Industriali (indirizzo telecomunicazioni) e interrogato agli esami di Stato, sino alla sezione dell’anno 2014. Il programma della disciplina è simile alla parte economica della disciplina Diritto e tecniche amministrative. I macro argomenti erano i seguenti: L’attività economica e l’azienda, la struttura organizzativa aziendale, i meccanismi operativi e lo stile di direzione, le operazioni di gestione, i risultati della gestione, il bilancio d’esercizio, il controllo di gestione, analisi dei costi aziendali.
    Per quale motivi ci avrebbero permesso di insegnare questa disciplina per tanti anni se non avessimo avuto una formazione di base adeguata e coerente con il percorso di studi da noi insegnato?

    Distinti saluti
    Prof. Nunzio D’Angelo

  2. Le considerazioni effettuate in data 19/01 e 29/01, sono capziose.
    Dai contenuti dei libri di testo si evince che le competenze specifiche e globali per l’insegnamento della disciplina attengono totalemente ai docenti della classe di concorso A017 poichè il percoso formativo per l’accesso alla relativa abilitazione prevede oltre all’acquisizione di competenze di economia aziendale, scienza delle finanze, economia politica e diritto privato, pubblico, commerciale ecc., mentre per l’accesso alla classe di concorso A019 si richiedono competenze di economia politiche e diritto ma non di economia aziendale. Ancora i docenti dell’A017, perdenti posto, vengono utilizzati anche nella classe di concorso A019 invece i docenti nell’A019 per mancanza delle competenze specifiche non vengono utilizzati nell’A017. Spero che il ministero individui un’equa soluzione attribuendo a ciascun docente un ruolo attinente alle competenze formative acquisite.
    Giuseppina Perra

    1. Sono perfettamente d’accordo con la collega Perra; ma le competenze della 019 comprendono la redazione di un budget o di business plan necessari per la tanto auspicata imprenditorialità?

  3. Organico personale della scuola e classi di concorso atipiche. Disciplina AS 2015/2016

    Con una nota Miur del 27 febbraio è stata confermata, anche per l’As 2015/2016, l’assegnazione delle cattedre attraverso il sistema delle “classi atipiche”. Il fatto che la norma in oggetto (nota n.6753) venga emanata dalla DG per il personale scolastico del Miur nell’ambito di un disegno organico e unitario di “governo del personale della scuola”, intende perseguire una più corretta e funzionale gestione del personale nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
    Nello specifico può rappresentare un limite al crescente potere discrezionale esercitato dagli Organi periferici del MIur e dai dirigenti scolastici e soprattutto può rappresentare un freno alle sempre più numerose pronunce in argomento da parte della Giustizia amministrativa. Un provvedimento che comunque, nelle lungaggini e nelle incertezze del disegno politico, garantisce la necessaria uniformità e coerenza dell’azione amministrativa.
    Pur nel rispetto dei diritti e degli interessi del personale della scuola occorre assicurare ai nostri studenti il concreto diritto all’apprendimento.

    Ezio Sina

  4. L’USR Calabria ribadisce le norme di legge utili per la tutela delle classi di concorso atipiche.
    In base alla nota Miur n. 6753 del 27 febbraio 2015 la relativa attribuzione alle classi di concorso deve
    avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica,
    l’ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica.
    Pertanto, in presenza nella stessa scuola di più titolari di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a
    colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risultano avere il maggior punteggio nella
    graduatoria di istituto unificata, incrociando le varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui
    all’art. 7 del CCNI sulla mobilità, avuto riguardo all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonchè al
    curricolo presente nella scuola.
    In presenza di suddetti titolari l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio Scolastico
    territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale.
    In mancanza delle citate situazioni il Dirigente Scolastico, d’intesa con l’Ufficio Scolastico e sulla base
    del parere del Collegio dei docenit individuerà la classe di concorso alla quale assegnare
    l’insegnamento.

  5. Sono un docente vittima delle “classi atipiche”.
    Io ho dovuto approfondire la questione, e non sono riuscito a trovare quali siano le profonde motivazioni didattiche, educative ed organizzative, sia per il l’invenzione delle “classi atipiche”, sia per il perdurante rifiuto dei burocrati romani di riconoscere l’esistenza della classi atipiche nella procedura sulla mobilità.
    Tali motivazioni restano sconosciute, quindi, deduco, che siano “inconfessabili”. Secondo me le classi atipiche sono state inventate da qualche burocrate romano che doveva proteggere il posto di qualche amico, di qualche cognato. di qualche amante. E per fare ciò ha rovinato tutta l’Italia.
    La mia vicenda è descritta in una lettera pubblicata da Tecnica della Scuola:
    http://www.tecnicadellascuola.it/item/13505-perplessita-sulle-classi-atipiche.html

    1. Gentile collega, le classi di concorso cosiddette atipiche peccano sicuramente di tanti difetti, ma negli anni hanno consentito di offrire alle istituzioni scolastiche e agli Uffici periferici del MIUR importanti risultati in tema di elasticità e di permeabilità del servizio. Del resto le soluzioni draconiane adottate nel recente regolamento sulle classi di concorso stanno combinando molti più guai e soprattutto hanno ingenerato una spirale di contenzioso davvero preoccupante.
      Chi ti scrive teme infatti il GIUDICE SCERIFFO alla stessa stregua del PRESIDE SCERIFFO,
      Grazie comunque del tuo importante contributo

      1. Non nego che in qualche caso le cosiddette “classi atipiche” abbiano risolto qualche problema, ma sono di più i problemi che hanno creato.
        Se un insegnante diventa soprannumerario, invece di essere trasferito viene trasferito al suo posto il collega della materia “simile” per atipicità che ha meno punti di lui nelle 2 graduatorie incrociate. Che logica c’è i questo se non quella di proteggere il posto dell’amante di qualche burocrate romano?
        L’insegnante che è stato trasferito a causa dell’atipicità di cui sopra non può rientrare sul suo posto se questo si libera nell’ottennio (come invece è previsto dal contratto sula mobilità) perché una volta che un posto è stato assegnato ad un’altra classe di concorso per atipicità questo vi resta per sempre e non potrà mai più tornare alla sua classe di concorso originaria. Qual’è la logica fantozziana che sta dietro a questo?
        Ci sono le classi di concorso atipiche asimmetriche per cui l’insegnante della materia A può insegnare la materia B ma non viceversa, Ciò potrebbe forse avere qualche giustificazione in qualche raro caso particolare, ma nel mio caso (l’insegnate di Laboratorio di informatica industriale può insegnare per atipicità Laboratorio di informatica gestionale, ma non viceversa) tale asimmetria è assurda, in quanto nella riforma delle lassi di concorso era previsto che le 2 classi di concorso venissero unificate, cosa che è infatti successa con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19 con cui è stato emanato il regolamento per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, che prevede il loro accorpamento nella nuova classe B – 16 Laboratori di scienze e tecnologie
        informatiche. Qual’è la logica kafkiana che sta dietro a questo?
        Nel rispondere all’interrogazione parlamentare del 29 luglio 2015 la ministra è andata a leggere il fogliettino che le hanno scritto i burocrati del ministero. Un ministro deve andare a dirigere un ministero o deve andare a fare il servo dei burocrati del ministero?
        Io voglio evitare di rivolgermi al giudice (sceriffo o meno) per risolvere un vuoto normativo che può essere risolto con un semplice provvedimento amministrativo. Non voglio cominciare una causa in tribunale che si prevede lunga e costosa e contribuire ad intasare ulteriormente i tribunali già troppo intasati. Ma i burocrati del ministero per 2 volte hanno rifiutato di presentarsi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza per rispondere alla mia Richiesta di tentativo di conciliazione. Che logica c’è dietro a questo? La logica di Pulcinella?

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