Materia alternativa all’insegnamento della religione cattolica: chi la insegna?

APIDGE individua un primo settore in cui impiegare in attività di insegnamento i docenti neoassunti nell’ambito del potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Gli insegnanti abilitati nelle Discipline giuridiche ed economiche (A019), hanno tutti i titoli per l’insegnamento dei DIRITTI UMANI. Anche la normativa vigente sembra chiara e inequivocabile.

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ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA, PRIMA VENGONO I DOCENTI A DISPOSIZIONE

 di Paolo Damanti

L’articolo 9, punto 2, dell’accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Come devono comportarsi le scuole? Chi paga?
Obbligatorietà delle attività alternative Il punto 2 del citato articolo 9 recita: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta
dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.”

La materia è disciplinata dalla nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva.
La citata nota ricorda che l’insegnamento delle attività alternative “costituiscono un servizio strutturale obbligatorio. Ciò significa che le scuole hanno l’obbligo di attivare attività in sostituzione delle ore di religione cattolica.
Di conseguenza, non potranno essere ritenute lecite alcune soluzioni generalmente adottate dalle scuole, come:
1. inserimento degli alunni in altre classi
2. semplice vigilanza da parte del personale ATA degli alunni
La citata nota del 7 marzo chiarisce che l’attività alternativa deve costituire un servizio strutturale e obbligatorio. Quindi, le attività proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi con l’assistenza di docenti appositamente incarica e all’interno dei locali della scuola.

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Attività didattiche
E’ compito del collegio dei docenti defiire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, ai fini dell’affidamento delle stesse.
Modalità di affidamento degli incarichi I docenti che dovranno occuparsi di tale opportunità formativa potranno essere reclutati tra:
1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere.
all’attribuzione di ore eccedenti.
Inoltre, per procedere non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva formale alle istituzioni scolastiche
da parte degli Uffici Scolastici Regionali.

Paolo Damanti, “Orizzonte Scuola”, 2 settembre 2015   

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