Classi di Concorso “Atipiche”

Il fenomeno delle cosiddette classi atipiche deriva dal fatto che alcune norme regolatrici del sistema sono state modificate attraverso l’azione di Riordino degli ordinamenti scolastici, mentre invece altre parti del sistema, pur non essendo adeguate al cambiamento, sono rimaste inalterate e pertanto si deve ricorrere ad “aggiustamenti in corsa”, in attesa che vengano formalmente riviste nella sede specifica.

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Le classi di concorso in base alle quali migliaia di docenti in questi anni hanno sviluppato le loro carriere (graduatorie di istituto, graduatorie per le supplenze e le assunzioni a tempo indeterminato) trovano la loro fonte normativa nel Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.  Ogni classe di concorso si collega ai percorsi universitari sostenuti e ai titoli culturali e professionali rilasciati, nonché ai rapporti con l’Amministrazione (individuazione della “disciplina’’, dei suoi parametri generali di riferimento e dell’abilitazione all’insegnamento). Nell’articolo 64 della legge 133 del 6 agosto 2008 (conversione in legge del decreto legge 112 del 25 giugno 2008), si ponevano le basi per il riordino del “sistema-scuola” mirando ad una «razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti».

Dal 2008 ad oggi, non si è ancora riusciti ad approvare tale regolamento, anche se già dal 2010 circolava una “bozza di regolamento” finito sotto il vaglio del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che ne richiedeva sostanziali modifiche e che ha dato seguito, nel maggio 2012 ad uno “schema di regolamento” a sua volta oggetto di polemiche e di contestazioni. Intanto la vita della scuola è andata avanti utilizzando forme provvisorie di adattamento confluite tra le Misure di supporto al Riordino dei cicli, che hanno inteso prioritariamente garantire l’occupabilità dei lavoratori della scuola.

classi atipiche associazione apidgeIn questo contesto sono nate le cosiddette “classi di concorso atipiche”, attraverso le quali gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento vengono “riadattati” in modo funzionale al nuovo sistema attraverso atti normativi espressi sotto forma di decreto e di nota ministeriale. In tale contesto naturalmente è stata anche praticata tutta la normativa relativa al  nuovo concorso per reclutare nuovi docenti (D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012).

Venuti a conoscenza dei contenuti dello “schema regolamentare” sono nate sin da subito forti aspettative e sono sorti conseguentemente antipatici “conflitti di competenza” tra docenti di diverse classi di concorso laddove si sono riscontrate modificazioni nell’attribuzione degli insegnamenti in relazione al nuovo ordinamento. Di fronte ad un provvedimento peraltro sempre “in fieri” il Ministero ha dato interpretazioni non sempre univoche, fornendo anche soluzioni in chiara contraddizione tra vari Uffici, soprattutto  soprattutto a livello periferico. La Magistratura, più volte intervenuta, ha inteso soprattutto rimarcare il ritardo nell’operato dell’Amministrazione, giungendo di recente anche a disapplicare provvedimenti direttoriali. Gran parte della matassa intricata è stata lasciata all’interpretazione e soprattutto al “buon senso” dei dirigenti scolastici coinvolti nell’attribuzione delle “cattedre”.

In definitiva si tratta di una brutta storia che fotografa un quadro complesso e prospetta un clima di singolare conflittualità nelle scuole che non porta assolutamente rispetto alla professionalità di molti docenti e lascia troppa discrezionalità nell’interpretazione di chi è chiamato a decidere nell’interesse degli studenti.

Per questo motivo questa Associazione, su forte e motivata richiesta di tanti suoi iscritti, ha deciso di aprire un ampio dibattito in proposito, volto soprattutto ad individuarne i risvolti ed rilievi più significativi sotto il profilo didattico e curricolare.

Si invitano dunque associati e simpatizzanti a fornire la più ampia e documentata partecipazione ad un Forum che chiameremo “atipicità e professionalità dei docenti”.

Il Presidente Nazionale

Ezio Sina

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13/04/2015

L’USR Calabria ribadisce le norme di legge utili per la tutela delle classi di concorso atipiche. In base alla nota Miur n. 6753 del 27 febbraio 2015 la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, l’ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. Pertanto, in presenza nella stessa scuola di più titolari di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risultano avere il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando le varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità, avuto riguardo all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonchè al curricolo presente nella scuola. In presenza di suddetti titolari l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio Scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza delle citate situazioni il Dirigente Scolastico, d’intesa con l’Ufficio Scolastico e sulla base del parere del Collegio dei docenti individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.

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orizzontescuola.it-Organici assegnazione classi di concorso atipiche

7 Risposte a “Classi di Concorso “Atipiche””

  1. Concordo pienamente nel sottolineare il clima di grande confusione generato dal continuo susseguirsi di norme molto spesso contraddittorie. La discrezionalità affidata al DS e ai suoi collaboratori in nome del “buon senso” può diventare a volte uno strumento pericoloso. Paragonato al caos delle discipline tecniche negli istituti tecnici certamente il caso della matematica classe A047/A049 nei licei scientifici sembra essere un problema di entità minore ma va sottolineato come il principio della suddivisione dei due insegnamenti di Matematica tra biennio e triennio non trova giustificazione alcuna se non la salvaguardia della “cattedra perfetta” per i docenti della A049. Infatti:
    1) gli abilitati della A047 matematica posseggono tutti i titoli professionali per insegnare Matematica anche nel triennio;
    2) il proseguimento nel triennio potrebbe salvaguardare la continuità dell’insegnamento della matematica nel quinquennio;
    3) i docenti di matematica della A047 sono gli unici con orario di cattedra di 15ore + 3 ore di disposizione, costretti a fare da “tappabuchi” , contro qualsiasi principio di ottimizzazione delle risorse
    4) gli abilitati della A049 Matematica e Fisica possono insegnare al biennio. Quindi se una verticalizzazione della cattedra è già stata prevista per questa classe di concorso non si comprende la ragione per cui non dovrebbe essere prevista anche per la matematica consentendo agli abilitati della A047 di “salire” al triennio.
    5) la graduatoria delle due classi di concorso è unificata con evidente confusione nell’affidamento delle classi e soprattutto nell’individuazione dei soprannumerari.
    Lo scorso anno il ricorso al TAR di alcuni abilitati della A049 ha prodotto la sospensione della circolare ministeriale sulle classi atipiche in attesa del regolamento. Cosa aspettarsi da questo riordino? ancora una volta un passo all’indietro? una divisione rigida dei due insegnamenti non può che comportare un danno per studenti, per professionalità dei docenti, per la scuola.

  2. Organico personale della scuola e classi di concorso atipiche. Disciplina AS 2015/2016

    Con una nota Miur del 27 febbraio è stata confermata, anche per l’As 2015/2016, l’assegnazione delle cattedre attraverso il sistema delle “classi atipiche”. Il fatto che la norma in oggetto (nota n.6753) venga emanata dalla DG per il personale scolastico del Miur nell’ambito di un disegno organico e unitario di “governo del personale della scuola”, intende perseguire una più corretta e funzionale gestione del personale nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
    Nello specifico può rappresentare un limite al crescente potere discrezionale esercitato dagli Organi periferici del MIur e dai dirigenti scolastici e soprattutto può rappresentare un freno alle sempre più numerose pronunce in argomento da parte della Giustizia amministrativa. Un provvedimento che comunque, nelle lungaggini e nelle incertezze del disegno politico, garantisce la necessaria uniformità e coerenza dell’azione amministrativa.
    Pur nel rispetto dei diritti e degli interessi del personale della scuola occorre assicurare ai nostri studenti il concreto diritto all’apprendimento.

    Ezio Sina

    1. Insegno Matematica e Fisica A049 e dopo tre anni di completamento in altre scuole per via drll’incrocio di graduatorie quest’anno la Dirigente mi ha comunicato che sono soprannumeraria. Il Tar del Lazio ha ammonito il Miur per la nota del febbraio scorso sulla conferma dell’atipicità nonostante il ricorso fatto dai docenti della A049. Vorrei sapere il Miur dovrà dare ulteriori disposizioni?
      Angela.

  3. Concordo pienamente con il commento di Laura dello scorso 31 gennaio 2015. Aggiungo e ricordo che chi si è abilitato in matematica (A047) superando il concorso del 2000 ha sostenuto il medesimo esame di chi, superando l’esame e abilitandosi anche in fisica, ha ottenuto l’abilitazione per la classe di concorso a049 per (come dire ?) somma delle due abilitazioni. Affrontare lo stesso esame e superarlo non vuol forse dire e confermare che chi si è abilitato in matematica ha tutti i titoli per insegnare anche al triennio dei licei?
    Direi proprio di si!

  4. Sono una docente della A049 e sono tre anni che completo in altre scuole per via dell’incrocio di graduatorie. I docenti della A047 POSSONO INSEGNARE MATEMATICA al triennio ma sulle ore residue.

  5. Sono docente A047 in un liceo Scientifico da 4 anni dopo 21 anni di insegnamento di Informatica A042. Ritengo che il motivo principale dell’atipicità della A047 è solo una questione economica di risparmio delle 3 ore di disposizione da parte dell’Amministrazione. Ne ho avuto conferma dal fatto che anche senza alcun rischio di soprannumerari nella A047 e A049 il CSA di Salerno accetta formazione delle cattedre a 18 ore in verticale fino alla classe quarta per la A047. Insomma siamo 3 docenti A047 con 49 ore al biennio e dovrebbero bastare per formare cattedre a 15+3! Invece no!

  6. 13/04/2015

    L’USR Calabria ribadisce le norme di legge utili per la tutela delle classi di concorso atipiche. In base alla nota Miur n. 6753 del 27 febbraio 2015 la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, l’ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. Pertanto, in presenza nella stessa scuola di più titolari di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risultano avere il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando le varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità, avuto riguardo all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonchè al curricolo presente nella scuola. In presenza di suddetti titolari l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio Scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza delle citate situazioni il Dirigente Scolastico, d’intesa con l’Ufficio Scolastico e sulla base del parere del Collegio dei docenti individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.

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